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2000-05-27
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195 lines
- "DDL Passigli" sui nomi a dominio -
Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di disciplina
dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi
in rete".
(annunciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12.04.2000)
Art. 1 (Utilizzazione dei nomi a dominio)
1. Per l'identificazione di domini è vietata, a chi non ne è titolare o non
ne può disporre col consenso scritto di quest'ultimo, l'utilizzazione di:
a) nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone
giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone;
b) nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri segni distintivi
dell'impresa o di opere dell'ingegno;
c) nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o
località geografiche;
d) nomi di genere, quando sono utilizzati per trarne profitto, tramite
cessione, o per recare un danno;
e) nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche attraverso
l'utilizzazione di lingue diverse dall'italiano.
2. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i
predetti nomi e segni, anche con riferimento al trattamento dei dati
personali, l'utilizzazione dei nomi e dei segni distintivi di cui al comma 1
costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini dell'ordine di cessazione
dell'uso stesso e comporta il risarcimento del danno, nella misura minima di
30.000 euro. La sentenza che accerta l'illecito o quantifica il danno ordina
la cancellazione del nome dall'Anagrafe di cui all'articolo 2, ove non già
disposta dall'Anagrafe medesima. Gli atti dispositivi, posti in essere in
contrasto, anche indirettamente, con il divieto di cui al comma 1, sono nulli
di diritto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla registrazione
identificativa di domini Internet o servizi in rete ovunque ottenuti.
Art. 2 (Anagrafe nazionale dei nomi a dominio)
1. È istituita l'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio. Detta Anagrafe opera
presso l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, salve successive disposizioni sull'organizzazione dell'ente
adottate in base alla normativa vigente.
2. La registrazione nell'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio è effettuata
con le modalità indicate dall'Anagrafe stessa nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1. Alla registrazione si provvede, previa dichiarazione
dell'insussistenza di preclusioni ed accettazione da parte del richiedente di
una procedura di conciliazione, gestita dall'Anagrafe medesima, per la
risoluzione delle eventuali controversie. La registrazione si perfeziona con
la comunicazione all'interessato dell'attribuzione del nome di
identificazione del dominio. In sede di prima applicazione, e salvo quanto
previsto dal comma 3, sono inseriti nell'anagrafe nazionale i nomi
identificativi di dominio già registrati alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Ove emerga, anche in occasione della richiesta di registrazione di nome
già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della precedente
registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge, l'Anagrafe ne
dispone la cancellazione ancorché antecedente alla data di entrata in vigore
della legge medesima.
4. È comunque disposta la cancellazione del nome a dominio registrato presso
l'Anagrafe di cui al comma 1, trascorsi 90 giorni dalla data della
registrazione senza che ne sia seguita l'effettiva utilizzazione.
5. I ricorsi avverso il rifiuto o l'omissione di registrazione o contro gli
atti dell'Anagrafe che, comunque, incidono sugli effetti della registrazione
medesima rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione
ove l'Anagrafe ha sede.
Relazione al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di disciplina
dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi
in rete".
Internet e, più in generale, i servizi su reti informatiche, in quanto
potenti fattori di comunicazione e di espansione economica, sono oggi ai
primi posti nell'agenda delle priorità di molti governi e si pongono come
temi centrali del confronto in materia di regolamentazione che si sta
svolgendo su scala internazionale.
I temi e problemi giuridici che sono posti al riguardo attengono, da una lato
all'applicazione delle norme già vigenti nell'ordinamento e, dall'altro, alla
necessità di fissare con norma primaria alcuni punti essenziali,
indispensabili al buon funzionamento del nuovo sistema ed alla disciplina
delle relazioni che ad esso sottendono. Si tratta, in particolare, di
assicurare il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei nomi e dei marchi
ed evitare che dall'uso della rete possa derivare un pregiudizio alle
situazioni giuridiche soggettive comunque meritevoli di protezione.
E' evidente che se non si interviene subito in materia, si rischia che la
situazione di fatto che man mano va consolidandosi produca una ingiusta
distorsione dei rapporti legati all'uso delle reti, con notevole pregiudizio
per tutti: operatori ed utilizzatori.
Sulle modalità di intervento, l'orientamento maggiormente diffuso nel mondo
anglosassone considera una normativa non invadente condizione essenziale per
uno sviluppo rapido e capillare di una risorsa economica dell'importanza di
Internet e ritiene che la legislazione attuale, integrata su pochi punti,
quale appunto la tutela effettiva delle situazioni giuridiche soggettive
interessate dalla rete, sia già sufficiente a tutelare adeguatamente i vari
soggetti coinvolti.
Tenendo conto della necessità diffusamente riconosciuta di non interferire
con le enorme potenzialità di Internet in termini di crescita economica e di
benefici sociali, è da ritenere, dunque, che occorra fissare alcuni punti
essenziali per un adeguato approccio nella regolamentazione della condotta
illegale implicante l'uso della rete.
Le indicazioni che rilevano a questi fini, contenute nella strategia seguita
dai Paesi che già hanno affrontato il problema possono così sintetizzarsi:
a) valutazione attenta del reale bisogno di una regolamentazione specifica
per Internet alla luce della normativa già vigente, dal momento che le leggi
in vigore risultano in generale sufficienti e, in alcuni casi, necessitano
solo degli emendamenti necessari a renderle meglio applicabili alla realtà
delle nuove tecnologie;
b) la regolamentazione della condotta illegale implicante l'uso di Internet
deve essere analizzata all'interno di un quadro normativo che assicuri che la
condotta online sia trattata in modo analogo alla condotta offline. Se
Internet non deve diventare una zona franca per attività illegali, tuttavia
in mancanza di proibizione nel mondo fisico, essa non può essere stabilita
solo perché una certa condotta è tenuta nello spazio virtuale.
c) una specifica regolamentazione dell'attività online deve essere redatta in
maniera neutrale rispetto alla tecnologia. La regolamentazione legata a una
particolare tecnologia corre infatti il rischio di divenire presto obsoleta e
di richiedere continui emendamenti. Inoltre, leggi ad hoc potrebbero impedire
uno sviluppo più avanzato della tecnologia stessa.
d) la regolamentazione di condotta implicante l'uso di Internet richiede
un'attenta considerazione di molteplici interessi sociali, quali la necessità
di proteggere la privacy, garantire il più ampio accesso possibile
all'informazione pubblica, promuovere e sostenere il legittimo commercio.
Va considerata inoltre - come situazione a monte - l'esigenza ordinamentale
di assicurare la tutela della stessa possibilità e delle modalità di
registrazione in rete dei nomi a dominio.
Da ciò deriva l'ulteriore necessità di istituire l'Anagrafe nazionale dei
nomi a dominio con il compito di assicurare il rispetto delle generali
disposizioni sull'uso dei nomi e dei marchi nonché le norme essenziali che
vengono introdotte nell'ordinamento.
Il testo del provvedimento legislativo, muove dalla considerazioni esposte ed
è diviso in due articoli: l'articolo 1 reca disposizioni generali in materia
di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini
Internet e servizi in rete, l'articolo 2 istituisce l'Anagrafe nazionale dei
nomi a dominio e ne disciplina l'attività.
In particolare, l'articolo 1 prevede alcune categorie di nomi che non possono
essere utilizzati come nomi a dominio, se non dai soggetti legittimati. Tali
nomi sono raggruppati per categorie, dove sono previsti:
a) i segni distintivi dell'impresa, delle società, dei prodotti industriali,
delle opere dell'ingegno. Qui la preclusione è assoluta per la presunzione
iuris et de iure dell'interferenza con segni protetti e della rilevanza
economica dei nomi medesimi.
b) i nomi propri di persona;
c) i nomi di genere. Per questi, data la normale genericità dei medesimi, il
divieto deriva dall'unione di due elementi: il fatto oggettivo della non
titolarità e l'intento speculativo.
d) i nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche o denotino enti
territoriali o località geografiche;
e) i nomi che creano confusione o inganno anche attraverso l'uso di una
lingua diversa dall'italiano Il comma 2 dell'articolo 1 ribadisce che l'uso
dei nomi sopra ricordati costituisce illecito civile a norma delle
disposizioni che tutelano i vari segni o distintivi e che disciplinano il
trattamento dei dati personali. La tutela accordata dal provvedimento è,
quindi, aggiuntiva rispetto a queste ultime; essa opera con queste modalità:
azione di cessazione e risarcimento del danno per il quale si prevede una
liquidazione forfetaria nel minimo.
Il comma 3 estende l'applicazione della legge anche ai nomi a dominio che
recano suffissi diversi da "it" quando la registrazione è effettuata da che è
comunque soggetto all'ordinamento italiano. L'articolo 2 prevede
l'istituzione dell'Anagrafe presso il CNR.
La registrazione in detta Anagrafe costituisce quindi un filtro preliminare,
che non esclude la tutela dei singoli direttamente nei confronti
dell'utilizzatore del nome, che ha ottenuto la registrazione stessa. Si è
anche inserita una norma transitoria per evitare che, dato il carattere
costitutivo della registrazione, in prima attuazione vi sia un vuoto
normativo.
Al comma 3 si inserisce, in luogo della convalida in un termine fisso, un
compito di continua "manutenzione" dell'anagrafe dei nomi a dominio,
eventualmente stimolata dalla constatazione dell'irregolarità a seguito di
domanda del legittimo titolare del nome o del segno distintivo. La
"manutenzione" concerne anche i nomi già registrati.
Al comma 4 si prevede la cancellazione dei nomi iscritti all'Anagrafe e non
utilizzati nei 90 giorni dalla registrazione.
Al comma 5 si affida alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
la tutela contro gli atti dell'Anagrafe che rifiutano, omettono al
registrazione o che comunque incidono su questa.